Con ordinanza sindacale numero 485 del 9.05.2024 è stato disposto che nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 31 ottobre 2024, in prossimità di boschi, terreni incolti o cespugliati e nei terreni agricoli all’interno dell’intero territorio comunale è fatto (salvo diverse e specifiche autorizzazioni rilasciate dagli Organi competenti, e quanto in seguito precisato a proposito dei residui vegetali agricoli e forestali provenienti da sfalci, potature e ripuliture) divieto assoluto di:
a) lasciare ammucchiati i rifiuti o residui erbacee vicino ai boschi o terreni incolti e/o cespugliati;
b) accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli;
c) usare motori fornelli inceneritori che producono faville o brace;
d) fumare e gettare mozziconi di sigarette dai veicoli in transito sulle strade o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
e) usare fuochi d’artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate;
f) bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie, residui di potature, di giardinaggio o usare sostanze infiammabili nelle aree suddette;
g) compiere ogni operazione che possa creare pericolo immediato di incendio.
Inoltre, si impone ai proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo dei fondi incolti ricadenti all’interno del territorio comunale:
1) di provvedere alla costante pulizia dei terreni ed asportazione delle sterpaglie, rovi, rami o vegetazione secca di ogni genere o qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte di incendio, specie quelli adiacenti le reti viarie di trasporto o zone urbanizzate, che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi;
2. di tenere i terreni, almeno per una fascia di 20 metri dalla scarpata e/o banchina stradale, sgombri di sterpaglie, rovi, rami o vegetazione secca di ogni genere o qualunque altro materiale combustibile, nonché alla immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli all’interno della propria proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a 100 metri dalle scarpate o banchine;
3. di eliminare le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati, agli impianti nonché dai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a metri 10.
Inoltre, è fatto assoluto divieto di accendere fuochi dal 15 maggio al 31 ottobre 2024.
Solamente dal 15 maggio al 30 giugno e dal 1° al 31 ottobre, previa comunicazione al Distaccamento Forestale competente per territorio, è consentita la combustione di materiale agricolo o forestale proveniente da sfalci, potature o ripuliture, secondo i seguenti accorgimenti:
• la combustione controllata deve essere effettuata in aree distanti da zone cespugliate o arboree, in piccoli cumuli e nelle prime ore della giornata dalle 5.00 alle 9.00;
• dall’accensione alla fase di spegnimento il fuoco deve essere costantemente vigilato fino alla completa estinzione dei focolai e delle braci;
• possono essere destinati alla combustione all’aperto cumuli vegetali in quantità giornaliere non superiori a 3 metri cubi (vuoto per pieno) per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture;
• è comunque vietata l’accensione di fuochi nelle giornate calde e particolarmente ventilate soprattutto nei casi di venti provenienti da Sud-Est (Scirocco), Sud Ovest (Libeccio) e da Ovest (Ponente).
Per maggiori dettagli è possibile consultare la predetta ordinanza nel sito internet del Comune di Ragusa al link: https://www.comune.ragusa.it/
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