Il 29 marzo scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dl 29 marzo 2024 n. 39 che introduce una serie di nuovi obblighi a carico dei contribuenti con l’obiettivo di tutelare la finanza pubblica, mettendo in difficoltà privati e imprese, che continuano a subire sulle proprie casse gli effetti dirompenti delle misure urgenti introdotte dal Governo.
“È nostro dovere – dichiara il presidente Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino, riprendendo le indicazioni provenienti dai vertici nazionali dell’associazione – richiamare l’attenzione delle istituzioni sulla necessità di intervenire tempestivamente sull’obbligo, a far data dal 30 marzo scorso, della preventiva comunicazione telematica per il monitoraggio degli incentivi Transizione 4.0, pena la fruizione dei relativi crediti d’imposta.
La condivisione e l’apprezzamento di un simile intervento a favore della tutela delle casse dello Stato non può, tuttavia, comportare pretese da coloro i quali, pur avendo completato gli investimenti, dal 30 marzo scorso si ritrovano a non poter usufruire della compensazione dei crediti d’imposta collegati e dunque a non poter assolvere a debiti erariali e/o previdenziali, se non attingendo finanza dalle casse personali”.
Tutto questo deriva dal fatto che la preventiva comunicazione telematica, anche per gli investimenti completati nel corso del 2023, con fruizione a partire dal 2024, prevede la revisione modello del Dm 6 ottobre 2021, nel contenuto, nelle modalità e nei termini di invio, solo in seguito alla pubblicazione di un decreto direttoriale.
“La scadenza del 16 aprile è arrivata – sottolinea Paolino – e migliaia di contribuenti, pur avendo legittimamente diritto alla compensazione dei crediti “maturati ma non ancora fruiti”, si ritrovano a dover recuperare nuova finanza per assolvere ai pagamenti dei molteplici tributi in scadenza.
Occorreva dunque un intervento tempestivo per chiarire se, nelle more dell’approvazione del modello revisionato, che si auspica giunga il prima possibile, le imprese dovevano sospendere la compensazione o se potevano avvalersi del dispositivo dell’art 3, comma 2, dello Statuto del contribuente.
La finanza pubblica va certamente salvaguardata tanto quanto quella dei contribuenti che contribuiscono alla sua formazione”.
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